Festa del papà - 19 marzo 2010

Mobilitazione per i diritti e la dignità - la tutela e la libertà

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  1. Alwainn
     
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    Venerdì sarà il 19 marzo 2010 - Festa del papà in Italia

    Da uomo libero, attendo alla morale che si fonda sulla legge non scritta dei diritti universali ed inviolabili di ogni individuo, sto impostando le mie azioni per affermare i diritti e le tutele oltre il genere.

    Osservo, le leggi (fatte da politici che spesso, anche in conflitto di interessi, si contendono i consensi della massa per consolitare proprie posizioni di potere), nell'intento di voler contribuire ad esaltare i valori e i principi democratici di libertà e giustizia richiamati negli Ordinamenti.

    Questa premessa per invitare altri/altre a rendere il 19 marzo 2010 un giorno di riflessione che celebra uno dei cardini su cui si fonda il progresso civile e sociale della nostra comunità.

    In forma individuale o associata prevedo:
    a) dare rilievo alla ricorrenza contattando:
    - Dipartimento delle Pari Opportunità
    - Presidenza della Repubblica
    - Presidenza del Senato
    - Presidenza della Camera
    - Presidenza della Commissione Europea
    - Organizzazione delle Nazioni Unite

    b) chiedere, valutati i destinatari della richiesta, di dare risalto al valore civile e sociale
    - dell'importante ruolo nella società dei genitori soffermandosi sull'analisi del ruolo del padre (evitando di cadere in rivendicazioni di parte poichè causa di effetti distorsivi e di forme eversivo-settarie)
    - La famiglia (nel suo significato più ampio) come modello elementare di una società libera e giusta.
    - Il valore che l'Europa offre alle nuove generazioni salvaguardando la dignità dell'individuo garantendolo e tutelandolo nell'affermazione dei suoi diritti inviolabili ed inalienabili
    - L'importanza in una dimensione internazionale della salvaguardia delle tutele e garanzie individuali che si affermano sin dal modello più elementare di comunità.
    - La responsabilità di ogni individuo di operare in modo individuale o aggregato per la realizzazione di un mondo migliore e, responsabilmente verso le generazioni future, contribuire allo sviluppo sostenibile.

    Queste le prime idee.

    Resto in attesa di qualche riscontro.
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  2. Alwainn
     
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    www.un.org/en/contactus/

    19th March - Daddy Day - Request of msg against the discrimination of parents

    Pls send to Italy a msg concerning rights and importance of fathers. The fathers receive in Europe a cultural discrimination and theirs role is underestimated.


    Se altri vogliono contribuire, forse più richieste possono sortire l'effetto. Fate cortesemente girare e promuovete msgs di richiesta di attenzione all'ONU.
    Grazie
     
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  3. Alwainn
     
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    Do you want to get in touch with President Barroso?

    http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/p...il/index_en.htm

     
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  4. Alwainn
     
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    A livello personale sto iniziando a scrivere ai direttori delle diverse testate giornalistiche.

    Vi invito a fare altrettando.

    Il 19 marzo è prossimo: si deve mettere in moto la macchina!
     
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  5. Alwainn
     
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    Ho mandato una richiesta di solitarietà al Presidente Obama
     
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  6. Alwainn
     
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    Ho richiesto alla Presidenza della Camera dei Deputati ed alla Presidenza del Senato della Repubblica, un messaggio istituzionale di solidarietà e di sensibilizzazione sociale per i padri i cui diritti sono sottorappresentati.
    L'azione individuale è importante, ma l'azione collettiva organizzata è fondamentale per far sentire la propria VOX popoli / vox DEI (Una voce! Un tumulto sale dalla città, una voce esce dal Tempio!).
     
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  7. Alwainn
     
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    Scritto, dopo preavviso telefonico, al Gabinetto del Ministro delle pari opportunità per la richiesta del messaggio istituzionale di sensibilizzazione sociale e solidarietà in occasione del 19 marzo.
     
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  8. Alwainn
     
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    Scritto alla Presidenza della Repubblica e ricevuta conferma telefonica ricezione messaggio.

    Non voglio forzare nessuno. Mi sorprende questo silenzio generale, forse pochi credono che si possa realizzare un cambiamento; ma si deve tentare e reagire sempre con determinazione.
     
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  9. I@N
     
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    Non è che siamo sfiduciati rispetto alle istutizioni... di più!
    Comunque i tuoi tentativi sono ottimi.
     
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  10. Alwainn
     
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    Comprendo e purtroppo vivo la realtà di cui parli I@N.

    Ho telefonato alla segreteria di un capocorrente ed ho richiesto un messaggio istituzionale di solidarietà, mi hanno risposto che provvederanno.
    Mi sono fatto indicare anche il riferimento di un deputato che può dar voce (rilievo politico) ai padri nella condizione di diritti sottorappresentati e tutele inadeguate.

    Più tardi provvederò a scrivere alla segreteria del deputato che ho già contattato.

    Invito, tutti i padri di buona volontà, a fare altrettanto riferendosi ai loro rappresentati politici (siamo in campagna elettorale).

    Io continuo anche da solo.

    Grazie per, diciamo, l'incoraggiamento. I risultati determineranno il valore o l'inutilità dei miei tentativi.

    ___________________________
    Iustitia et Veritas in Corde tuo.
     
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  11. francoroxy
     
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    Dear allwainn,apprezzo quello che fai ma qualche volta fatico a seguire il senso di quello che scrivi,mi sembri un pò ermetico,o forse sarà solo che per me quest'anno questa festa non esiste.Non è solo il fatto di non avere mio figlio con me che mi angoscia ma soprattutto la certezza che per dover compiacere la sua padrona è costretto a condividere questo momento con chissachì oppure resterà da solo :36_1_6.gif:
    Taanti auguri a chi può giocare con i propri figli e non sa quale fortuna questa possa essere :(cià): :(cià): :(cià):
     
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  12. Alwainn
     
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    Francoroxy mi sforzerò di risultare meno ermetico. Questa per me sarebbe stata la prima festa del papà e una donna, complice il sistema, mi nega di passarla con mio figlio che, da quando è nato, non ho mai visto.
    Mi spiace per la tua situazione e l'ingiustizia che tu, io e molti altri dobbiamo subire è inaccettabile.
    Tutto questo è così inaccettabile che mi impone di reagire. Come? Aiutami a capirlo!
    Diversamente lo scoprirò da solo mettendo in atto tutte le possibili azioni sino a quando individuerò il modo.

    Tanti auguri a tutti i papà
     
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  13. faustus
     
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    Propongo di dedicare la festa del papà a tutti quei bambini che oggi un papà non ce l'hanno.
    Un abbraccio grandissimo a tutti.

    :(cuotras):
     
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  14. Alwainn
     
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    :(su):
    :(clap):

    Non riesco più a contattare le redazioni :(x): I telefoni suonano a vuoto.

     
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  15. Alwainn
     
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    Riferendomi alla Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia ho chiesto solidarietà all'Unicef, richiamandomi in particolare ad alcuni articoli della Convenzione stessa.
    Ho richiesto anche di fornirmi dei contatti per operare azioni successive al fine di promuovere nuovi provvedimenti o migliorare gli attuali.
    Ogni contributo può favorire ed agevolare l'affermazione dei principi e dei valori oltre il genere ed i confini politici. Ogni contributo può essere quello determinante (insieme ed in armonia con gli altri).


    Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia
    Art. 3
    In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

    Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
    [...]
    Art. 4
    Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale

    Art. 5
    Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione

    Art. 7
    Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
    Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
    Art. 8
    Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
    Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile

    Art . 9
    Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
    In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
    Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

    [...]

    Art. 11
    Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero. [ nota: da prevedere il caso di donna incinta che abbandona il padre naturale ed omette di riconoscergli i diritti genitoriali: informazioni sullo sviluppo della gravidanza, comunicazione nuovo luogo di domicilio, condivisione documenti e scelta della clinica, scelta condivisa del nome, comunicazione tempestiva del luogo e della presunta data di nascita, registrazione allo stato civile del bambino e contestuale riconoscimento al momento della nascita (in casi di condotte "dubbie" accertamento DNA per garantire stabilità di status al riconoscimento].
    A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti [ nota: disposizione generale manca di specificare i mezzi di attuazione, in una realtà multiforme e multiculturale si richiedono regole unitarie ed armonizzate all'interno delle convenzioni internazionali ]
    Art. 12
    Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
    A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

    Art. 13
    Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
    L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

    a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
    b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.
    Art. 14
    Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
    Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. [ nota: includere e prevedere collegamento alla sindrome di alienazione genitoriale determinata dal genitore alienante nei confronti del genitore alienato ]
    La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo

    Art. 18
    Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
    Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
    Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
    Art. 19
    Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, [ nota: estendere il significato a violenza passiva: es condizione di privazione dell'altro genitore - sindrome alienazione genitoriale ] di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
    Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

    Art. 35
    Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento [ nota: disciplina e regolamentazione circolazione donne incinta ], la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

    Art. 39
    Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo
    Art. 42
    Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

    Art. 43
    Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso
    [...]
    Art. 44
    Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti: a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati; b) in seguito, ogni cinque anni.
    I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame.
    [...]
    Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi
    Art. 45
    Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

    le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;
    il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
    il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
    il Comitato può dare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti

     
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21 replies since 16/3/2010, 08:53   275 views
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